Condizioni generali di acquisto

  1. DEFINIZIONI
    Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto i seguenti termini hanno il seguente significato. Per:
    - GRUPPO MARCHESINI si intendono, congiuntamente, le seguenti società:
    a) MARCHESINI GROUP s.p.a., con sede legale in Via Nazionale n. 100 – 40065 Pianoro (BO) Italia;
    b) NERI s.p.a., con sede legale in via Pian della Fonda, 6 – 50031 Barberino di Mugello (FI) Italia;
    c) CORIMA s.r.l., con sede legale in Strada delle Frigge, 15 – 53035 Monteriggioni (SI) Italia;
    - FORNITURA si intende i beni acquistati da una della società del GRUPPO MARCHESINI e/o forniti a una della società del GRUPPO MARCHESINI;
    - CONDIZIONI GENERALI si intendono le presenti condizioni generali di acquisto;
    - FORNITORE si intende la persona fisica o giuridica a cui una della società del GRUPPO MARCHESINI ordina i beni oggetto della FORNITURA;
    - SOCIETÀ MARCHESINI si intende, singolarmente, una delle società del GRUPPO MARCHESINI;
    - ORDINE si intende il documento diretto al FORNITORE con cui a una della società del GRUPPO MARCHESINI ordina l’acquisto della merce;
    - ACCORDI QUADRO E CAPITOLATI si intendono documenti che integrano ed estendono le presenti condizioni per particolari forniture di beni e servizi.
    - CONDIZIONI PARTICOLARI si intendono le specifiche clausole riportate per iscritto nell’ORDINE e se presenti in ACCORDI QUADRO e CAPITOLATI;
    - DOCUMENTAZIONE si intende tutti i certificati, gli attestati le istruzioni tecniche, i manuali d’uso e manutenzione ed in generale le informazioni richiesti dall’ORDINE, dalla legislazione vigente o dal tipo o dalle caratteristiche o dall’utilizzo dei beni oggetto della FORNITURA;
    - STABILIMENTO si intende il luogo di destinazione della merce specificato nell’ORDINE.
     
  2. EFFICACIA
    1. Le presenti CONDIZIONI GENERALI disciplinano tutti gli ORDINI emessi da una SOCIETÀ MARCHESINI nei confronti del FORNITORE.
    2. Salvo espressa deroga e/o pattuizione sottoscritta dalla SOCIETÀ MARCHESINI, le CONDIZIONI GENERALI si applicheranno anche nel caso in cui la fornitura venga ricevuta e/o accettata dalla SOCIETÀ MARCHESINI in mancanza di un ORDINE.
    3. Le CONDIZIONI GENERALI annullano, risolvono e sostituiscono tutti i precedenti accordi, contratti, negoziazioni ed impegni tra la SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE.

     
  3. DISPOSIZIONI GENERALI
    1. Le CONDIZIONI GENERALI costituiscono parte integrante del contratto tra la SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE. Le condizioni di vendita del FORNITORE non sono accettate dalla MARCHESINI. Le CONDIZIONI GENERALI annullano quindi interamente tutte le condizioni di vendita trasmesse dal FORNITORE e/o da un agente e/o da una rappresentanza commerciale del FORNITORE.
    2. In caso di divergenza fra le clausole e condizioni riportate nelle CONDIZIONI PARTICOLARI e quelle riportate nelle CONDIZIONI GENERALI prevalgono quelle delle CONDIZIONI PARTICOLARI.

     
  4. OFFERTA E PREZZO
    1. Le offerte e le quotazioni di prezzo del FORNITORE non determineranno né un obbligo di pagamento né altre obbligazioni a carico della SOCIETÀ MARCHESINI. L’offerta del FORNITORE dovrà in ogni caso essere conforme alla richiesta della SOCIETÀ MARCHESINI.
    2. Il prezzo della FORNITURA sarà quello previsto nell’ORDINE. Il prezzo stabilito nell’ORDINE è fisso ed invariabile fino all’integrale adempimento dell’ORDINE, se non altrimenti e successivamente concordato per iscritto.
    3. Il prezzo della FORNITURA include tutte le imposte e/o tasse sulla vendita dei beni oggetto della FORNITURA, ogni imposta sul valore aggiunto e ogni altra tassa, peso e/o dazio comunque applicabile alla FORNITURA.

     
  5. TERMINI, LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA - TRASPORTO DELLA MERCE
    1. Il luogo di consegna della FORNITURA sarà quello indicato nell’ORDINE.
    2. I termini di consegna della FORNITURA saranno indicati nell'ORDINE e sono da considerarsi vincolanti ed essenziali per la SOCIETÀ MARCHESINI. In difetto la FORNITURA si intende consegnata franco destino STABILIMENTO.
    3. Se non altrimenti concordato per iscritto, Il trasporto dei beni oggetto della FORNITURA (comprese le spese di imballaggio, di carico e di spedizione/trasporto) sarà a carico integrale del FORNITORE, il quale rimarrà esclusivamente responsabile per qualsiasi rischio connesso al trasporto e per eventuali perdite e/o danni cagionati e/o subiti dalla/alla FORNITURA durante il trasporto.
    4. Il passaggio della proprietà dei beni oggetto della FORNITURA avverrà nel momento della consegna ed al punto di destinazione finale della FORNITURA.
    5. La FORNITURA, unitamente a tutta la DOCUMENTAZIONE, dovrà essere consegnata entro i termini di consegna indicati nell’ORDINE.
    6. Salvo restando quanto previsto dall’art.16, ogni inosservanza delle prescrizioni previste dagli art. 5.1, 5.2, e 5.5 comporterà il diritto della SOCIETÀ MARCHESINI di rifiutare la consegna della FORNITURA.
    7. La consegna della FORNITURA nel luogo indicato, priva di qualsiasi vizio e corredata di tutta la DOCUMENTAZIONE, costituirà condizione per il pagamento di qualsiasi fattura al FORNITORE.

     
  6. UTILIZZO DI TERZE PARTI (SUBFORNITORI E/O SUBAPPALTATORI)
    1. Il FORNITORE potrà avvalersi di terzi (fra cui subfornitori e/o subappaltatori) solo con il previo consenso scritto della SOCIETÀ MARCHESINI.
    2. Il FORNITORE rimane in ogni caso direttamente responsabile nei confronti della SOCIETÀ MARCHESINI per l’attività dei terzi (fra cui subfornitori e/o subappaltatori) e per gli eventuali danni da questi provocati.

     
  7. CONFORMITÀ DELLA FORNITURA
    1. Il FORNITORE dichiara, garantisce e certifica che rispetterà e si conformerà a tutte le leggi e a tutti i regolamenti vigenti durante l’integrale esecuzione dell’ORDINE, incluse le disposizioni legislative emanate dalla Comunità Europea e tutte le leggi nazionali e locali emanate e/o vigenti nei paesi dove avverrà il transito della FORNITURA.
    2. Il FORNITORE si obbliga altresì a conformarsi alle specifiche tecniche indicate della SOCIETÀ MARCHESINI, che costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto fra la SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE.
    3. La SOCIETÀ MARCHESINI, in accordo con il proprio Sistema Qualità, si riserva il diritto di monitorare e tenere traccia di tutte le consegne non conformi del FORNITORE al fine di effettuare una valutazione del FORNITORE stesso.

     
  8. GARANZIE
    1. Il FORNITORE è tenuto a consegnare la FORNITURA esente da vizi e conforme all’ORDINE.
    2. Il FORNITORE garantisce che i beni oggetto della FORNITURA sono: a) conformi a tutte le caratteristiche, agli standard, alle specifiche ed alle indicazioni richieste dalla SOCIETÀ MARCHESINI e/o indicate nell’ORDINE; b) costruiti a regola d’arte, in conformità con le migliori pratiche di lavoro e/o con le più recenti tecniche e/o tecnologie conosciute dal FORNITORE; c) privi di qualsiasi reclamo da parte di terzi; d) adatti per lo scopo al quale sono destinati.
    3. La garanzia del FORNITORE avrà durata di 12 mesi dalla consegna della FORNITURA. La SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE potranno pattuire, anche in relazione ai singoli ORDINI e/o a singole consegne, un più lungo termine di garanzia. La rinuncia a far valere la garanzia sarà valida solo se espressa in forma scritta dalla SOCIETÀ MARCHESINI.
    4. Eventuali vizi della FORNITURA potranno essere denunciati dalla SOCIETÀ MARCHESINI al FORNITORE entro 60 giorni dalla scoperta.
    5. Nel caso previsto dall’art. 8.4, la SOCIETÀ MARCHESINI potrà, in via anche concorrente, previa comunicazione al FORNITORE ed a spese di quest’ultimo: a) richiedere al FORNITORE entro termini tassativi la completa sostituzione delle parti e/o componenti difettosi; b) restituire la FORNITURA; c) far intervenire maestranze di sua fiducia per eliminare i vizi e/o i difetti; d) rifiutare e/o sospendere il pagamento della FORNITURA, in tutto o in parte, fino all’eliminazione del vizio; e) compensare ogni ragione di credito derivante da quanto previsto nella lettera c) con gli importi dovuti al FORNITORE in pagamento della FORNITURA e/o di altre FORNITURE. Restano salvi gli ulteriori diritti in capo alla SOCIETÀ MARCHESINI (anche di risarcimento del danno) derivanti dalla responsabilità per vizi della FORNITURA e da ogni ulteriore garanzia esistente a carico del FORNITORE, nei limiti del valore dell’ORDINE.

     
  9. MANLEVA
    1. Il FORNITORE dovrà prendere ogni precauzione per prevenire il verificarsi di danni a persone o cose in conseguenza dell’utilizzo dei beni oggetto della FORNITURA.
    2. Il FORNITORE dovrà tenere indenne la SOCIETÀ MARCHESINI da ogni pretesa, da chiunque ed a qualsiasi titolo azionata, derivante da qualsiasi azione e/o omissione del FORNITORE, ovvero dei suoi dipendenti, collaboratori, agenti e/o subcontraenti, che sia relativa e/o connessa a/con l’esecuzione dell’ORDINE e/o la consegna della FORNITURA.
    3. Il presente articolo è da considerarsi in aggiunta ad ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge applicabile.

     
  10. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
    1. Le condizioni di pagamento saranno quelle previste nell’ORDINE.
    2. Il FORNITORE dovrà emettere fattura, corrispondente ai dati riportati nell’ORDINE. La fattura dovrà essere spedita all’indirizzo di fatturazione indicato dalla SOCIETÀ MARCHESINI. Il termine di pagamento ha inizio nel momento in cui la fattura, emessa secondo le prescrizioni, è stata ricevuta dalla SOCIETÀ MARCHESINI.
    3. Il pagamento della fattura non costituisce un’indicazione di accettazione delle condizioni o dei prezzi, e pertanto non inciderà sui diritti della SOCIETÀ MARCHESINI in merito alle consegne effettuate e sul diritto della SOCIETÀ MARCHESINI di contestare per qualsiasi motivo una o più fatture del FORNITORE.

     
  11. CESSIONE DEL CONTRATTO O DELL’ORDINE
    1. Il FORNITORE non potrà cedere il contratto con la SOCIETÀ MARCHESINI e/o il singolo ORDINE se non previa autorizzazione scritta della SOCIETÀ MARCHESINI.
    2. E’ fatto altresì divieto al FORNITORE di cedere i crediti derivanti dal contratto con la SOCIETÀ MARCHESINI e/o dagli ORDINI ricevuti, se non previa autorizzazione scritta della SOCIETÀ MARCHESINI.

     
  12. FORZA MAGGIORE
    1. Le obbligazioni del FORNITORE derivanti dagli ORDINI o dalle CONDIZIONI GENERALI saranno considerate sospese nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di forza maggiore.
    2. Per “forza maggiore” si intende ogni evento inevitabile ed al di fuori del controllo del FORNITORE che impedisca al FORNITORE di adempiere le proprie obbligazioni.
    3. Quando intenda invocare una forza maggiore, il FORNITORE dovrà comunicare alla SOCIETÀ MARCHESINI tale intenzione entro i 30 giorni successivi al verificarsi dell’evento.
    4. Il FORNITORE dovrà in ogni caso fornire alla SOCIETÀ MARCHESINI la massima collaborazione per ridurre i conseguenti danni causati alla SOCIETÀ MARCHESINI ed impegnarsi a compiere quanto ragionevolmente necessario per evitare o ridurre le conseguenze dell’evento di forza maggiore.
    5. Nel caso in cui l’evento di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, la SOCIETÀ MARCHESINI si riserva il diritto di annullare gli ORDINI e/o risolvere il contratto con il FORNITORE, senza che nulla sia dovuto al FORNITORE.

     
  13. RITARDATA CONSEGNA – PENALE
    1. Nel caso in cui il FORNITORE non riesca a rispettare la data di consegna indicata nell’ORDINE, a meno che ciò non sia giustificato da una valida causa di forza maggiore, il FORNITORE sarà considerato responsabile per i danni risultanti da questo ritardo e la SOCIETÀ MARCHESINI potrà richiedere al FORNITORE di pagare una penale così determinata in via irriducibile: 1% dell’ammontare totale dell’ORDINE per ogni settimana di ritardo fino ad un massimo del 5% dell’ammontare totale dell’ORDINE, qualunque sia l’entità della FORNITURA o il tipo di DOCUMENTAZIONE non consegnata.
    2. E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito dalla SOCIETÀ MARCHESINI.
    3. La SOCIETÀ MARCHESINI, in accordo con il proprio Sistema Qualità, si riserva altresì il diritto di monitorare e tenere traccia di tutte le forniture che non rispettano la data di consegna al fine di effettuare una valutazione del FORNITORE stesso.

     
  14. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE – IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
    1. Il FORNITORE non potrà vantare alcun diritto sui marchi della SOCIETÀ MARCHESINI né su altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale della SOCIETÀ MARCHESINI (ivi inclusi, ma non limitatamente a, le invenzioni, i brevetti, i know-how di ogni prodotto, processo, metodo, macchina e/o dispositivo, i segreti commerciali, i segni distintivi, i programmi, i dati ed i database) e/o relativi ai prodotti della SOCIETÀ MARCHESINI.
    2. Il FORNITORE riconosce altresì che costituiscono informazioni aziendali riservate della SOCIETÀ MARCHESINI, fra l'altro (ma non limitatamente a), le informazioni commerciali e di marketing, le informazioni tecniche e tecnologiche, il know-how, i piani e le informazioni relative alle necessità della clientela, i dati, i documenti, i manuali, i processi, i metodi, i diritti immateriali, le condizioni contrattuali riservate alla clientela, gli accordi, le licenze, i programmi, le informazioni finanziarie ed ogni altra informazione fornita dalla SOCIETÀ MARCHESINI durante lo svolgimento del rapporto con il FORNITORE, e che le stesse sono da considerare informazioni segrete anche ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2006 e devono essere mantenute nella massima riservatezza e nell'esclusivo interesse della SOCIETÀ MARCHESINI.
    3. Il FORNITORE si obbliga a prendere tutte le misure necessarie per garantire il regime di segretezza delle informazioni aziendali riservate ricevute e/o comunque apprese e per proteggere i diritti della SOCIETÀ MARCHESINI.
    4. Anche dopo lo scioglimento, per qualsiasi motivo, del contratto tra la SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE, quest’ultimo non potrà utilizzare, rivelare, trasmettere, pubblicare, copiare, trascrivere, trasferire o comunque rivelare a qualsiasi persona, società o altra entità, una o più delle informazioni aziendali riservate della SOCIETÀ MARCHESINI senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima, e dovrà restituire alla SOCIETÀ MARCHESINI e/o comunque distruggere ogni copia e/o supporto contenente dette informazioni.
    5. In considerazione dell'estrema importanza e del valore di queste informazioni, in caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza, il FORNITORE dovrà corrispondere alla SOCIETÀ MARCHESINI una penale irriducibile pari ad euro 300.000,00.

     
  15. RECESSO
    1. La SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE potranno recedere in qualsiasi momento dal presente contratto con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r.
    2. Eventuali ORDINI non ancora evasi alla data di efficacia del recesso dovranno essere regolarmente adempiuti dal FORNITORE.

     
  16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
    1. Questo contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e con effetto immediato, previa comunicazione scritta della SOCIETÀ MARCHESINI, se si verifica la violazione da parte del FORNITORE anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dagli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 11.1, 11.2, 12.3, 12.4, 13.1. 13. 3, 14.3, 17.2, 17.3.
    2. Questo contratto si intenderà altresì risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e con effetto immediato, previa comunicazione scritta della SOCIETÀ MARCHESINI, qualora il FORNITORE venga dichiarato fallito o venga sottoposta ad altra procedura concorsuale, ovvero promuova una procedura di concordato stragiudiziale con i propri creditori o venga posto in liquidazione.
    3. Al momento della risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti del presente articolo, tutti gli ORDINI non ancora evasi si intenderanno cancellati.

     
  17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
    1. La SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali che siano connessi con gli adempimenti previsti e/o comunque dipendenti dal contratto fra la SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva UE 95/46/EC e del D. Lgs. n. 196/03 e successivi emendamenti.
    2. Il FORNITORE si impegna: a) a mantenere riservati i dati personali della SOCIETÀ MARCHESINI e a non divulgarli a terzi; b) ed elaborare i dati personali della SOCIETÀ MARCHESINI soltanto nella misura necessaria per l’esecuzione del contratto fra la SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE e secondo le prescrizioni ricevute dalla SOCIETÀ MARCHESINI.
    3. Il FORNITORE dovrà attuare tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza da parte del proprio personale, dipendente e non, degli obblighi relativi ai dati personali della SOCIETÀ MARCHESINI.
    4. All’atto della cessazione, per qualsiasi motivo, del contratto fra la SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE, quest’ultimo dovrà cessare ogni elaborazione dei dati personali della SOCIETÀ MARCHESINI e restituire alla SOCIETÀ MARCHESINI ogni copia e/o riproduzione eventualmente detenuta.

     
  18. LEGGE REGOLATRICE
    1. Il contratto fra la SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE e gli ORDINI saranno disciplinati, eseguiti ed interpretati in conformità con la legge italiana.

     
  19. FORO COMPETENTE
    1. Per tutte le controversie dipendenti e/o comunque connesse con il contratto e/o gli ORDINI fra la SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna.

     
  20. PREVALENZA DEL TESTO IN ITALIANO
    1. Questo contratto è redatto in lingua italiana ed in lingua inglese; la SOCIETÀ MARCHESINI ed il FORNITORE convengono che il testo in lingua italiana sarà da considerare in ogni caso prevalente.

     

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il FORNITORE accetta espressamente i seguenti articoli: 2 (efficacia condizioni generali di acquisto, risoluzione accordi pregressi); 3 (disposizioni generali, prevalenza sulla condizioni del fornitore); 4.2 (prezzo invariabile); 5 (termine consegna essenziale, trasporto della merce: rischio durante il trasporto, facoltà di rifiutare la consegna; 6 (utilizzo di terzi: divieto e responsabilità); 7.2 (conformità della fornitura alle specifiche tecniche); 8 (garanzie: estensione ed eventuale pattuizione, deroga alla normativa in punto ai termini di denuncia e prescrizione, rimedi); 9 (manleva); 10.3 (non vincolatività del pagamento); 11 (divieto di cessione del contratto, dell’ordine e dei crediti); 12 (forza maggiore: annullamento degli ordini, risoluzione del contratto); 13.1 (ritardata consegna e penale); 14 (impegni alla riservatezza e penale); 15 (facoltà di recesso); 16 (clausola risolutiva espressa); 18 (legge regolatrice); 19 (foro competente); 20 (prevalenza del testo in italiano).